La remunerazione del “lavoro” mediante titoli partecipativi è una delle opportunità concesse alle startup innovative sin dal loro esordio all’interno del panorama economico societario, al fine di impiegare minori risorse finanziarie e contemporaneamente ottenere maggior coinvolgimento e fidelizzazione da parte di “fornitori” di lavoro e consulenza.
Il maggior coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori e l’avvicinamento degli interessi dei collaboratori a quelli dei soci consentono, alla lunga, di migliorare le performance collegate al business e contribuire alla crescita economica, patrimoniale e finanziaria della società.
L’assegnazione degli Strumenti Finanziari nel contesto dei piani di incentivazione e del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della effettiva emissione degli Strumenti Finanziari.
Attraverso i piani di incentivazione e il work for equity, il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di diritti d’opzione o strumenti finanziari o ogni altro diritto che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di startup innovative, non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale o contributiva, così come le azioni, quote o gli strumenti finanziari partecipativi assegnati a terzi per le opere o servizi da questi eseguiti a favore di una startup innovativa non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto assegnatario.
La volontà di utilizzare piani di incentivazione in equity o work for equity deve essere prevista nello statuto e le riunioni di consiglio che deliberano in merito ne stabiliscono la configurazione oltre che evidenziarne la motivazione.
Dalla prima formulazione della normativa in tema di strumenti partecipativi e work for equity per le startup innovative, avvenuta con l’introduzione della disciplina delle startup innovative – Decreto Crescita 2.0 del 2012 – a parte gli interventi del MISE con la Guida all’uso dei Piani azionari nel 2014 e il Regolamento nel 2015, e dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 2014, poca letteratura e scarsa applicazione.
La portata effettiva dello strumento è ancora latente e meriterebbe una maggior considerazione accompagnata da una radicale semplificazione per consentirne maggiore incisività nello sviluppo delle nuove realtà imprenditoriali. Si pensi solo alla difficoltà di remunerare l’attività dei founder delle start up innovative, all’incidenza della contribuzione previdenziale e del prelievo fiscale sulla remunerazione del lavoro dei soci e dei collaboratori nonché alla difficoltà di inquadramento “amministrativo”. Proprio tali difficoltà potrebbero trovare adeguata soluzione attraverso una disciplina più agevole e meglio fruibile proprio del work for equity.