La legge riconosce protezione a un marchio anche in assenza di registrazione, a seguito di un costante utilizzo di un determinato segno, ma la tutela risulterà di fatto limitata e non sarà agevole (non disponendo di un diritto certo, dimostrabile attraverso l’attestato o il certificato di registrazione), soprattutto in caso di conflitti.
Inoltre, la registrazione si rende consigliabile nell’ottica di dotare l’impresa di uno strumento fondamentale di valorizzazione e così facilitare, da un lato, l’accesso al credito e, dall’altro, la capacità di attrarre investimenti.
Tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui possono costituire marchi d’impresa. Il marchio può essere denominativo/verbale (se composto solamente da parole senza una particolare rappresentazione grafica) e figurativo (se composto da una data immagine o da un logo, accompagnato eventualmente da una parte testuale – in tal caso trattandosi di marchio figurativo misto – ovvero costituito da un testo dotato di una propria connotazione grafica).
Un segno può essere validamente registrato come marchio se dotato di:
La registrazione del marchio può essere eseguita con riferimento a diversi ambiti territoriali e con riferimento a determinati prodotti e servizi.
Quanto all’estensione territoriale, le tipologie di registrazione disponibili sono le seguenti:
Occorrerà poi indicare specificamente i prodotti e/o i servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, scelti in una lista in cui appaiono raggruppati per classi.
La registrazione di un marchio ha una durata di 10 anni a decorrere dalla data di deposito, rinnovabili indefinitamente.