Il decreto si applica anche ai prodotti oxo-degradabili, nonché agli attrezzi da pesca
Bicchieri da asporto e sacchetti di parco punteggiano le aiuole del parco sotto casa? Cannucce, contenitori e posate compaiono sul litorale con maggior frequenza delle conchiglie? Forse siamo ancora in tempo per invertire la rotta: dove non arrivano buon senso e buona educazione interviene il legislatore comunitario. La direttiva europea 2029/904 che intende far sparire la plastica monouso dal Vecchio continente entrerà in vigore anche in Italia proprio oggi, venerdì 14 gennaio, per effetto del decreto legislativo 196/21 che l’ha recepita vietando la produzione, la vendita e l’utilizzo di prodotti “single use plastic”, vale a dire finalizzati al mercato dell’usa e getta.
Riguarderà qualunque tipo di prodotto, dai bicchieri, alle cannucce, passando per posate o piatti e si basa sul principio “chi inquina paga”, prevedendo una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026. I prodotti che resteranno in commercio (come assorbenti, tamponi…) dovranno essere marcati con le appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti e l’avvertimento della presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
In base agli allegati del decreto legislativo 196/21 saranno interessati i prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo
1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
PARTE B (articolo 5) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato
E’ vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.
1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
PARTE C (articolo 6) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti
Contenitori per bevande con una capacita’ fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche’ imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:
a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.
PARTE D (articolo 7) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura
Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato reca sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalita’ indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. 2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:
a) appropriate modalita’ di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonche’ le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformita’ con la gerarchia dei rifiuti;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
I prodotti con marcatura ancora in commercio saranno:
1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
4) tazze o bicchieri per bevande.
PARTE E (articolo 8) I. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 1, su responsabilita’ estesa del produttore
Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’Allegato, sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia gia’ contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:
1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; 3) contenitori per bevande con una capacita’ fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche’ imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.
II. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilita’ estesa del produttore
1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.
III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 3, sulla responsabilita’ estesa del produttore Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
PARTE F (articoli 6 e 9) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 comma 5, sui requisiti del prodotto Bottiglie per bevande con una capacita’ fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:
a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.
PARTE G (articolo 10) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione
Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l’adozione un comportamento responsabile nell’acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:
1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacita’ fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche’ imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE; 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi; 10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.