Chi risiede all’estero ma rientra in Italia in che termini può usufruire del bonus prima casa? Ed è indispensabile che abbia acquistato l’immobile prima del trasferimento? Ecco alcuni chiarimenti che arrivano dall’Agenzia delle Entrate.
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Chi può usufruire del bonus prima casa?
Secondo quanto si legge sul sito dell’Agenzia governativa: «Possono beneficiare degli sconti “prima casa” i cittadini trasferiti all’estero per lavoro al momento della stipula del contratto di acquisto dell’immobile situato in Italia. L’agevolazione è revocata se alla firma del contratto l’acquirente si trova e lavora in Italia e non rispetta il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata, da effettuare entro i successivi diciotto mesi. Né è possibile rettificare la dichiarazione con la quale la contribuente si impegnava a “traslocare” nei tempi previsti dalla norma, tuttavia, è possibile, tramite istanza, chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni».
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Quali sono i requisiti da dover rispettare?
L’istituto chiarisce che: “Per quanto concernente l’applicazione dell’agevolazione in caso di acquisto della “prima casa” in Italia da parte di un soggetto “trasferito all’estero per ragioni di lavoro”, l’Agenzia richiama la circolare n. 3/2024 (vedi “Iva, Ivafe e imposta di registro, l’Agenzia fa il punto sulle novità”). Alla luce dell’evoluzione normativa, possono accedere al beneficio fiscale in esame, le persone fisiche che al momento dell’acquisto siano già trasferite all’estero per motivi di lavoro”. Il trasferimento per ragioni di lavoro avvenuto in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del trattamento fiscale di favore. E nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di rispettare le condizioni sull’impegno assunto (i 18 mesi per il trasferimento della residenza), anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile, presentando istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.