Il bonus ristrutturazione, la detrazione fiscale sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevede anche l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. In particolare, è valido per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione) e per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Ma che cosa rientra nell’agevolazione e cos’altro viene escluso?
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Bonus ristrutturazione, che cosa prevede per il box auto?
Tra gli interventi previsti nel bonus e relativi al box auto, che deve essere o acquistato o di nuova costruzione, ci sono i box interrati, fuori terra, posti auto coperti oppure scoperti. La detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso. In particolare, è limitato a questi vincoli:
- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
In caso di vendita del box pertinenziale, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a usufruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di vendita. In assenza di tale indicazione, l’acquirente può usufruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, che devono essere specificamente documentate. Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali a una unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata. Se, però, cambia la destinazione d’uso si rischia di perdere la detrazione.
A chi spetta il bonus?
Il bonus è accessibile a tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF, indipendentemente dalla residenza in Italia. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche a coloro che possiedono diritti reali o personali di godimento e che sostengono le spese relative agli interventi, tra cui:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Usufruttuari, titolari di diritti d’uso, abitazione o superficie;
- Inquilini o comodatari;
- Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- Imprenditori individuali, per immobili non strumentali;
- Soci di società semplici o imprese familiari;
- Familiari conviventi, coniugi separati assegnatari dell’immobile e componenti di unione civile possono accedere alla detrazione, a condizione che risultino intestatari di fatture e bonifici relativi ai lavori.
Nel momento in cui i contribuenti rispettino i requisiti è possibile accedere alla detrazione fiscale del box auto direttamente nel modello 730. In questo caso, ci sono dei documenti che è necessario conservare per attestare le spese:
- atto di acquisto o preliminare di vendita;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione che siano stati sostenuti;
- copia del bonifico bancario o postale relativo ai pagamenti che sono stati effettuati;
- quando la normativa lo prevede, la ricevuta della raccomandata al Centro Operativo di Pescara.