Sul bonus casa in eredità c’è sempre stata un po’ di confusione nei casi di successione, che hanno scaturito dubbi e incertezze in questi ultimi periodi. A fare luce sulla materia è l’Agenzia delle Entrate, che con il recente principio di diritto n. 7/2025 ha messo nero su bianco le regole da seguire, distinguendo nettamente il momento in cui si acquisisce il diritto da quello in cui lo si può effettivamente esercitare. La novità più rilevante è che per ereditare le rate residue delle detrazioni non è necessario avere il possesso dell’immobile nell’anno del decesso, ma per portarle in dichiarazione la detenzione diventa un requisito imprescindibile.
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Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Il caso più dibattuto riguardava proprio la situazione dell’erede che acquisisce la detenzione materiale e diretta dell’immobile solo in un momento successivo alla data di apertura della successione. Per dissipare ogni perplessità, il principio di diritto ripercorre la normativa di riferimento, fornendo una guida chiara per non commettere errori e per non perdere le quote di detrazione maturate dal defunto grazie a lavori di ristrutturazione.
La regola generale, spiega l’Agenzia, è che una variazione nella titolarità dell’immobile prima che sia terminato il periodo di fruizione del bonus comporta il trasferimento delle quote non ancora utilizzate. Se si tratta di una vendita, ad esempio, le detrazioni passano all’acquirente, a meno che le parti non si accordino diversamente nell’atto di compravendita. In caso di eredità, però, le cose cambiano. L’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi è molto chiaro: “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Questo significa che il semplice fatto di essere eredi non basta per poter scalare le rate del bonus dalle proprie imposte. È necessario un legame fisico e diretto con la proprietà.
Su questo punto, la circolare n. 17/E/2023 aveva già fornito importanti dettagli operativi: la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. In pratica, se l’immobile ereditato viene dato in affitto (locato) o concesso in comodato d’uso gratuito, anche solo per una parte dell’anno, l’erede perde il diritto a utilizzare la quota di detrazione per quella specifica annualità. La circolare specifica che, una volta terminato il contratto di locazione o di comodato, l’erede potrà tornare a beneficiare delle eventuali rate residue di competenza negli anni successivi, a patto di riacquisire la detenzione diretta.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che: “la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione, quale presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue”. C’è però un punto centrale: la detenzione dovrà essere mantenuta ininterrottamente per tutto l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, per poter usufruire della rata di competenza di quell’anno.
Il caso di più eredi
Nel caso in cui ci siano più eredi sempre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra gli eredi che detengono materialmente e direttamente il bene. Se, ad esempio, in un anno solo un erede abita nella casa ereditata, avrà diritto al 100% della rata della detrazione. Se l’anno successivo anche un secondo erede vi si trasferisce, condividendo la detenzione, la stessa rata dovrà essere divisa tra i due. Questo implica che la suddivisione del beneficio fiscale non è statica, ma può variare di anno in anno a seconda di chi effettivamente detiene l’immobile, richiedendo un’attenta valutazione annuale della situazione di fatto per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.