È l’articolo 23 della finanziaria a disciplinare la rottamazione-quinquies in riferimento ai “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023”, includendo però solo quelli “derivanti dall’omesso versamento di imposte” derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps) ed escludendo invece “quelli richiesti a seguito di accertamento”. Ecco tutte le novità introdotte dal governo Meloni sulla rottamazione quater e quinquies.
Leggi anche: PayPal annuncia la partnership con OpenAI per i pagamenti su ChatGPT, che cosa sappiamo?
La novità sulla rottamazione in Manovra
L’esclusione dei debiti derivanti da accertamento è una delle prime novità introdotte dal governo Meloni: la rottamazione-quater, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, includeva anche quelli. La modalità di estinzione del debito è la stessa di sempre, cioè il versamento delle “somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”. Non devono essere corrisposte le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, le somme maturate a titolo di aggio.
C’è invece la possibilità di accedere alla rottamazione-quinquies anche per chi è decaduto dalla rottamazione-quater perché inadempiente. Di fatto, si concede così una sorta di “ripensamento”. Non possono, invece, usufruire della nuova definizione agevolata i contribuenti con debiti già oggetto di adesione alla quater (con pagamenti regolari versati al 30 settembre 2025). Anche sotto il punto di vista temporale, sono state introdotte delle novità: la rottamazione-quinquies si applicherà, come detto, ai carichi che vanno dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, per un totale di 24 anni di debiti. La quater è più limitata, con i termini fissati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In sintesi, si aggiunge un anno e mezzo di tempo. Il pagamento delle somme dovute nell’ambito della rottamazione-quinquies potrà essere effettuato in un’unica soluzione, da versare entro il 31 luglio 2026. Altrimenti, si potrà procedere con pagamento rateale, come già nelle scorse edizioni della rottamazione. La vera differenza è che il numero di rate è aumentato in maniera significativa: se per la quater erano 18, per la quinquies saranno 54, bimestrali e di pari ammontare.
La bozza della finanziaria
La bozza della finanziaria prevede anche il calendario dei pagamenti rateizzati.
- La prima scadenza cadrà il 31 luglio 2026;
- La seconda scadenza sarà il 30 settembre 2026;
- La terza scadenza è in agenda per il 30 novembre 2026;
- Dalla quarta alla cinquantunesima scadenza si dovrà far riferimento al 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- Dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima scadenza si va invece al 31 gennaio 2035, al 31 marzo 2035 e al 31 maggio 2035.
A fronte di un orizzonte di tempo molto più esteso della rottamazione-quater, le cui rate non possono andare oltre il quinto anno dal pagamento della prima, c’è però da dire che raddoppiano i tassi di interesse da pagare per chi decide appunto di procedere con un pagamento rateizzato. «In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4% annuo», si legge in Manovra. Alle rate della rottamazione-quater si applica un tasso del 2 per cento annuo. Un’altra novità che riguarda le tranche rateali è che, a differenza di adesso, la rottamazione-quinquies non prevede un periodo di tolleranza di cinque giorni da aggiungere alla scadenza calendarizzata di ciascuna rata. Quindi la giornata da segnare sul calendario va rispettata tassativamente, a meno che non cada in un giorno festivo.
Si decade dalla possibilità di usufruire della definizione agevolata dei debiti con la rottamazione-quinquies in tre casi di mancato o di insufficiente versamento:
- Dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- Di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- Dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Sotto questo profilo, la legge è più morbida rispetto alla disciplina della rottamazione-quater, perché in quel caso bastava il mancato o insufficiente pagamento di una sola rata. Si decadeva poi anche per pagamento in ritardo di più di 5 giorni.

