Come si ottiene il rimborso? Chi può chiederlo? Come si domanda? Entro quando? Come funziona e a quanto ammonta? Tutte le risposte
Chi segue StartupItalia sa che il bonus bici si è rivelato una vera e propria odissea. Abbiamo più volte intervistato membri della maggioranza che hanno lavorato alla misura per capire quando si sarebbe finalmente reso disponibile ma alla fine abbiamo compreso che nemmeno da quelle parti le idee fossero molto chiare. La situazione, però, sembra essersi sbloccata nelle ultime ore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, che rivela un bel po’ di dettagli. Vediamo quindi di comprendere a fondo i vari aspetti chiave della misura che “avviene nei limiti delle risorse disponibili”, quindi con la modalità del chi prima arriva meglio alloggia e verrà avviata dal 4 novembre (solo fino al 31 dicembre) volta a favorire l’acquisto non solo di biciclette e veicoli a propulsione elettrica (monopattini, hoverboard e segway) ma anche di servizi di mobilità condivisa e a uso individuale.
Cosa dice il decreto sul bonus bici
“Il programma – si legge all’articolo 2 – e’ gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento dei fornitori di servizi di mobilita’ condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonche’ veicoli per la mobilita’ personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.
Bonus bici, Q&A in base a ciò che dice la norma
Chi può beneficiare del bonus bici?
Lo dice l’articolo 3: “Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle citta’ metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di cui all’art. 4, comma 2. Il buono mobilita’ puo’ essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste ed e’ erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6”.
A quanto ammonta il bonus bici?
A questa domanda risponde l’articolo 4 comma 1: “1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 13, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a ciascun beneficiario e’ riconosciuto un buono mobilita’ pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500. 2. Il buono mobilita’ puo’ essere utilizzato per: a) l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b) l’acquisto di veicoli per la mobilita’ personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; c) l’utilizzo dei servizi di mobilita’ condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 3. I buoni mobilita’ sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020. 4. Il buono mobilita’ non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente”.
Come si ottiene il bonus bici?
All’articolo 5 si legge: “1. Al fine di ottenere il buono mobilita’ di cui all’art. 4, i beneficiari provvedono a registrarsi sull’applicazione web di cui all’art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell’acquisto di beni o l’utilizzo di servizi di cui all’art. 4, comma 2. 2. L’identita’ dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e’ accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano gia’ in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identita’ digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014. 3. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all’art. 3. 4. In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilita’. Il buono mobilita’ e’ disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e puo’ essere utilizzato per l’acquisto di uno solo dei beni o per l’utilizzo di uno solo dei servizi di cui all’art. 4, comma 2, fermo restando quanto previsto all’art. 13, comma 2. 5. Ciascun buono mobilita’ puo’ essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilita’ inseriti nell’elenco di cui all’art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio. 6. I buoni mobilita’ devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento. In caso di annullamento del buono mobilita’, il beneficiario puo’ richiedere sull’applicazione web di cui all’art. 2 l’emissione di un buono sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo”.
Bonus bici, come si ottiene il rimborso?
Lo spiega l’articolo 6: “1. Per gli acquisti di beni o l’utilizzo di servizi di cui all’art. 4, comma 2, effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e’ previsto il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, fermo restando quanto previsto dall’art. 3. 2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull’applicazione web di cui all’art. 2. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla operativita’ dell’applicazione web. 3. L’identita’ dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e’ accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia’ in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identita’ digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014. 4. All’istanza di rimborso e’ allegata copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l’acquisto del bene o l’utilizzo del servizio di cui all’art. 4, comma 2. 5. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso”.