Una nuova puntata della rubrica Startup tra Diritto e Rovescio. Dobbiamo fare attenzione ai nostri segni distintivi, sceglierli con cura e difenderli in quanto sono il modo con cui ci distinguiamo dai nostri concorrenti
Sempre più spesso mi rendo conto che nel complicato mondo dei marchi, agli imprenditori mancano delle informazioni basilari ed essenziali. Una tra queste è il concetto di “unitarietà dei segni distintivi”, grazie al quale potrebbero evitare molti problemi e soprattutto valorizzare al meglio i loro asset.
Recita l’art. 22 del Codice del Diritto Industriale: “1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. [..]”.
Startup tra Diritto e Rovescio. Una nuova rubrica legal su StartupItalia
Ma in parole povere, cosa ci dice quest’articolo e perché è importante?
Ci dice che esiste una connessione molto stretta tra i vari tipi di segni distintivi. Talmente stretta che quando decido di usare/registrare una ditta, un’insegna, una denominazione o ragione sociale o un domain name debbo, innanzitutto, sincerarmi che non esista un marchio uguale o simile al segno che ho intenzione di adottare.
Ma non solo.
In modo del tutto speculare, l’articolo 12, lettera b) del medesimo Codice vieta la registrazione di marchi che siano identici o simili “ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo usato da altri, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra l’attività di impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali li marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione [..]”
L’adozione di un segno (sia esso un marchio registrato o non, una ditta, una denominazione/sociale o un domain name) conferisce, quindi, all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive, con la conseguenza che chiunque voglia utilizzare/ registrare un marchio non potrà prescindere dai suddetti segni distintivi quando ciò possa creare fenomeni di confusione e di indebito approfittamento a danno di terzi.
In pratica, dunque, il titolare del marchio “xyz” potrà vietare ai terzi l’uso della dicitura in questione o di una simile, non solo come marchio ma anche come ditta, insegna, domain name ecc. e viceversa, il titolare, ad es., di un nome a dominio “xyz” potrà opporsi all’uso ed alla registrazione di un marchio identico o simile a detto nome a dominio.
Che cos’è il marchio e come tutelarlo. Startup tra Diritto e Rovescio
Un problema molto chiaro
Il principio di unitarietà dei segni distintivi, infatti, parte dalla logica considerazione che i vari segni distintivi assolvono tutti alla medesima funzione e potrebbero, di fatto, trovarsi in una posizione di conflitto reciproco: cosa succederebbe infatti se fossi titolare del domain name “xyz” ed un terzo utilizzasse la medesima dicitura come marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o affini a quelli offerti tramite il sito collegato al mio domain name? o ancora se un terzo aprisse una catena di negozi con l’insegna “xyz” identica al mio marchio e/o domain name per offrire prodotti o servizi identici o affini ai miei?
E’ più che evidente che il consumatore avrebbe delle difficoltà a distinguere “di chi sia che cosa”, con la logica conseguenza che il mio fatturato, sicuramente, ne risentirebbe: il consumatore potrebbe comprare il prodotto o il servizio del concorrente sull’erroneo convincimento che sia il mio o che comunque ci sia io dietro quell’iniziativa imprenditoriale.
La legge ribadisce, quindi, un concetto molto importante: dobbiamo fare attenzione ai nostri segni distintivi, sceglierli con cura e difenderli in quanto sono il modo con cui, per l’appunto, ci distinguiamo dai nostri concorrenti, agli occhi del mondo.
Non bisogna sottovalutare che l’agganciamento abusivo al marchio altrui comporta, sempre, un’irreversibile svalutazione di quest’ultimo, con conseguente potenziale danno all’immagine e svilimento degli investimenti economici effettuati su di esso dal legittimo proprietario.
Ne discende che la pianificazione strategica in tema di segni distintivi sia fondamentale per una società che vuole essere competitiva in un mercato altamente competitivo e con sfaccettature internazionali come il nostro.
I segni distintivi, offrono, infatti l’opportunità di capitalizzare gli investimenti e conquistare una posizione di mercato importante anche lontano dal paese d’origine, ma vanno saputi scegliere e difendere.
Occorre, però, tenere presente che i soli segni anteriori in grado di ostacolare la registrazione di un marchio o il suo utilizzo sono quelli noti in un ambito non puramente locale: nel caso si intenda bloccare la registrazione di un marchio che sia identico ad esempio, al nome della propria società, si deve essere in grado di poterne dimostrare la notorietà e che tale notorietà sia diffusa, esorbiti cioè i confini del proprio comune/regione.