Norma anti runners: stop allo sport all’aperto anche da soli, chiudono studi professionali e cantieri
Sono misure molto forti quelle prese in serata dalla Regione Lombardia, la più martoriata dalla furia del Coronavirus. Su tutte, spiccano le maxi multe fino a 5mila euro per chi dovesse essere trovato in strada in assembramenti e capannelli di persone.
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Tutte le misure della stretta lombarda
Ecco dunque le misure nel dettaglio della ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che su Facebook scrive: “Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea”. Saranno in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile.
➡️ il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5mila euro;
➡️ la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
➡️ la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
➡️ sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
➡️ la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
➡️ chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
➡️ la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
➡️ il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
➡️la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
➡️ il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.
➡️ Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Tutte le misure di Regione Lombardia, nel dettaglio
Qui invece le misure dettagliate:
1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
2. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
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Chi non deve uscire
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa.
4. Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana
Uffici e pubblica amministrazione
5. Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.
Lombardia, i negozi chiusi e quelli aperti
6. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4).
7. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Sono altresì sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
8. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. per quanto concerne i servizi bancari, finanziari e assicurativi si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti. Restano altresì garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all’art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.lgs. medesimo.
9. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo GovernoParti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.