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Ci si potrà spostare tra Regioni solo dopo il ponte del 2 giugno?

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Ci si potrà spostare tra Regioni solo dopo il ponte del 2 giugno?

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Dal 18 maggio fino al 2 giugno ci si potrà muovere nell’ambito della stessa regione, salvo per esigenze lavorative o di assoluta urgenza

Dal 18 maggio fino al 2 giugno ci si potrà muovere nell’ambito della stessa regione, salvo per esigenze lavorative o di assoluta urgenza

Cybersecurity
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Carlo Terzano
15 mag 2020

Sembra che il Governo intenda mantenere la linea del rigore con le Regioni e, in particolar modo, evitare di avere troppa gente in strada diretta verso le località di mare nell’ultimo ponte del 2 giugno, festa della Repubblica. Questo nonostante proprio nei giorni scorsi i gestori degli stabilimenti balneari avessero fatto sapere all’esecutivo di essere pronti a riaprire per l’inizio del prossimo mese nel tentativo di salvare la stagione turistica.

© Fonte: Profilo Twitter Viminale

Si va verso lo scontro insomma con le Regioni, che proprio oggi dovrebbero concordare con l’esecutivo le riaperture in vista del 18 maggio. Intanto, ancora una volta è arrivato alla stampa il documento all’esame del Consiglio dei ministri. Si tratta di un decreto snello, di soli 3 articoli, destinato a entrare in vigore il 18 maggio e a mantenere l’attuazione delle disposizioni fino 31 luglio.

La bozza del decreto

 Articolo 1
 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
 1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio
 regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento
 più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.
 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare
 aggravamento della situazione epidemiologica.
 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi
 di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente
 ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
 per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
 abitazione o residenza.
 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale
 possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del
 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio
 nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico
 effettivamente presente in dette aree.
 4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
 soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità
 sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al
 ricovero in una struttura sanitaria.
 5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o
 aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della
 distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che
 rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio
 di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le
 singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei
 protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche
 e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
 proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge
 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
 7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al
 comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
 dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
 8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in
 condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
 della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le
 condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono
 comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore
 di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento
 della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
 relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato
 secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue
 eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
 Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la
 Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche
 nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale,
 misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi
 dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
 Articolo 2.
 (Sanzioni e controlli)
 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero
 dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite
 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19
 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di
 impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
 dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
 l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni
 delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
 violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità
 che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo
 periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione
 della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività
 o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
 provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
 irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima
 disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata
 nella misura massima.
 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o
 comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è
 punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
 5. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali,
 nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni
 competenti
 Articolo 3
 (Disposizioni transitorie e finali)
 1. Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio
 2020 e fino al 31 luglio 2020.
 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto
 speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
 rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Tags: #CORONAVIRUS #COVID-19 #FASE-2 #REGIONI
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