Erogati in mattinata 1,4 milioni di pagamenti da parte dell’Istituto di previdenza sociale a favore degli autonomi. Le partite IVA delle Casse professionali restano ancora al palo
L’INPS non ripeterà la figuraccia del day one del bonus da 600 euro, quando il sito fu preso d’assalto dagli utenti. Assalto che provocò in un primo tempo ripetuti crash e, successivamente, la messa in luce di dati protetti degli iscritti, rivelati casualmente a chi provava a loggarsi nel sistema. Sulla vicenda sta ancora indagando il Garante della Privacy. L’INPS ha infatti deciso di procedere motu proprio all’erogazione della misura, sulla base del database registrato negli scorsi mesi, evitando quindi ai richiedenti di tornare sul suo sito per inoltrare nuovamente l’istanza. E, fanno sapere dall’Istituto di previdenza, i primi pagamenti stanno avvenendo già in questi minuti.
Bonus da 600 euro, parte seconda
L’erogazione del bonus da 600 euro agli autonomi sta avvenendo e i primi beneficiari potrebbero ricevere riscontro dalla loro banca proprio in questi istanti. L’INPS ha infatti erogato in mattinata 1,4 milioni di pagamenti per il bonus da 600 euro previsti per il mese di aprile. “La distribuzione dei pagamenti su tre giornate lavorative si è resa necessaria in considerazione dei vincoli tecnici di funzionamento della rete interbancaria nazionale, che consente la gestione di non oltre 2,2 milioni di bonifici al giorno”, spiegano dall’istituto. Ne seguiranno altri 2 milioni lunedì 25 maggio.
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Viceversa, il pagamento in contanti per i 190.000 lavoratori che, all’atto della domanda inviata ad aprile scorso hanno scelto questa modalità, avverrà a partire da martedì 26 maggio (74.000), mercoledì 27 maggio (19.000) e giovedì 28 maggio (97.000). Per riscuotere la seconda rata, questi lavoratori potranno recarsi presso qualsiasi sportello postale muniti della comunicazione che riceveranno da poste, del documento di identità e codice fiscale.
Le partite IVA iscritte alle Casse appese ai decreti
Restano invece nel limbo le partite IVA iscritte alle professioni protette (architetti, geometri, ingegneri, avvocati, psicologi, geologi, giornalisti, ecc…) e che dovranno inoltrare la richiesta alle rispettive Casse pensione. L’importo dei bonus, i requisiti di accesso, così come le modalità operative per inoltrare le richieste, dovranno essere regolamentati da un nuovo decreto attuativo interministeriale, e non sono ancora stati resi noti. Come avevamo scritto qui, il rischio ora è che la maggior parte delle misure finiscano nel collo di bottiglia di provvedimenti da prendere con urgenza.
Cosa dice il decreto Rilancio
Al momento agli autonomi iscritti alle Casse previdenziali di categoria possiamo solo dire che la misura anche per loro sarà doppia, relativa cioè ai mesi di aprile e maggio. Pubblichiamo di seguito quanto scritto all’articolo 78 del decreto Rilancio.
Art. 78
Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il
reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio
2020 dell’indennita’ per il sostegno del reddito dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “1.150 milioni”;
b) al comma 2, la parola “trenta” e’ sostituita dalla seguente:
“sessanta”.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennita’ al comma 1, i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e’
abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.