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E’ stato appena pubblicata una risoluzione del Parlamento europeo sulle valute virtuali. In sintesi si afferma che non è ancora stabilita una definizione universalmente valida sulle valute virtuali, ma che l’Autorità bancaria europea (ABE) le considera rappresentazioni di valori digitali che non sono né emesse né da una banca centrale o da un ente pubblico né sono necessariamente legate a una valuta a corso legale. Esse sono accettate da persone giuridiche e fisiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente. Si basano principalmente su una tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, da ora in poi DLT), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre 600 sistemi di valuta virtuale tra pari e dei quali il più noto è finora il bitcoin.

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Il via libera ai micropagamenti (in semi-anonimato)

Dal documento si evince che le valute virtuali e la DLT possono contribuire a una riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi per i pagamenti e, in particolare, il trasferimento transfrontaliero di fondi, che probabilmente scenderebbero ben al di sotto dell’1 %, rispetto al tradizionale 2-4 % dei sistemi di pagamento online tradizionali. È prevista anche una riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale.

Di certo c’è la facilità di utilizzo della moneta (finalmente sarà possibile rendere efficaci i micro-pagamenti) con un elevato grado di riservatezza, ma si pone l’accento che non si accetterà l’anonimato totale, in modo da consentire, in una certa misura, la tracciabilità delle transazioni in caso di illeciti.

La tutela dei consumatori è ancora vaga

Tra i potenziali ostacoli alla diffusione di queste innovazioni si annovera, in primo luogo, l’immaturità della tecnologia. Altro aspetto importante è chiarire il contesto legale, sul quale si prevedono tempi lunghi. Il tema è importante per i problemi di tutela dei consumatori o, più in generale, degli utenti, soprattutto in caso di difficoltà non previste dagli ideatori del software originario.

Un altro timore è l’elevata volatilità delle valute virtuali e il rischio di bolle speculative, nonché l’assenza di forme tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela, questioni che sono particolarmente problematiche per i consumatori.
C’è molto da disquisire se le attuali istituzioni con le monete tradizionali hanno di fatto protetto gli utenti (vedi i problemi causati ai risparmiatori derivanti dai fallimenti bancari in questi giorni). Questa innovazione è in ogni caso benvenuta, a patto che contribuisca a portare trasparenza, sicurezza e efficienza nel mercato.

Enti pubblici e registri distribuiti

Oltre il sistema dei pagamenti, si osserva che il potenziale della DLT di accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati a un costo inferiore potrebbe modificare profondamente le modalità di trasferimento delle attività e di tenuta dei registri, con conseguenze sia per il settore privato sia per quello pubblico, il quale è coinvolto a tre livelli: in qualità di prestatore di servizi, di supervisore e di legislatore.

È un buon auspicio: si incoraggiano gli enti pubblici a sperimentare i sistemi basati sulla DLT, al fine di migliorare la prestazione di servizi ai cittadini e le soluzioni di amministrazione digitale. L’insieme di tutte le suddette considerazioni mantiene un tono bilanciato tra una grande rivoluzione e una nicchia che rimarrà tale per lungo tempo.

Sulla base del documento pubblicato, si può concludere che si riconosce un grande potenziale nella tecnologia a registro distribuito. E questa è una buona notizia.

Massimo Chiriatti
@massimochi