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Startup innovative, quali sono i requisiti per diventarlo

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La legge 221/2012 di conversione del “Decreto Crescita 2.0” stabilisce una normativa specifica per regolamentare e incentivare la creazione di startup innovative. Quali sono i requisiti e i vantaggi per registrarsi alla Camera di Commercio con questa “etichetta”

La legge 221/2012 di conversione del “Decreto Crescita 2.0” stabilisce una normativa specifica per regolamentare e incentivare la creazione di startup innovative. Quali sono i requisiti e i vantaggi per registrarsi alla Camera di Commercio con questa “etichetta”

Economia Digitale
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Antonella Di Noia
10 apr 2018

La definizione e l’etimologia di “startup” (in inglese start-up, con il trattino) sono ormai abbastanza note: avviare un’attività imprenditoriale (start), non necessariamente tecnologica, e accelerare lo sviluppo o la realizzazione del prodotto o servizio distintivo su cui è basata (up come scale-up).

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 221/2012 di conversione del Dl 179/2012, detto “Decreto Crescita 2.0”, con cui il Governo stabilisce una normativa a favore dello sviluppo del tessuto produttivo nel nostro Paese. La Sezione IX della legge parla di un nuovo tipo di “impresa”: la startup innovativa. La definizione e l’etimologia della parola si arricchiscono del termine “innovativa” che denota il carattere appunto innovativo/tecnologico del prodotto o servizio che caratterizza l’identità della startup.

Cosa però stabilisce se la startup che si vuole creare è o non è innovativa? E - come vi starete sicuramente chiedendo - cosa ne viene in tasca?

Le risposte sono nelle linee guida e i requisiti stabiliti dalla stessa legge 221/2012, consultabili sul portale #ItalyFrontiers, voluto dal Ministero dello sviluppo economico e Camere di Commercio, e realizzato da InfoCamere, che rappresenta anche una vetrina per startup (e Pmi) innovative iscritte alla sezione speciale del Registro imprese.

Primo chiarimento: le startup innovative sono società di capitali costituite, anche in forma cooperativa, in Italia o in un altro Paese dell’UE, che abbiano però una sede produttiva o una filiale in Italia e come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Quali sono gli altri requisiti fondamentali per essere una startup innovativa? Principalmente cinque.

  1. É costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che, dopo 5 anni, non si è più una startup innovativa.
  2. A partire dal secondo anno di attività come startup innovativa, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio).
  3. Non distribuisce e non ha distribuito utili.
  4. Non nasce da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
  5. Fondamentale che il contenuto innovativo della startup sia identificato da almeno uno di questi tre elementi:
    • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Da questa categoria di spese, sono escluse quelle per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre sono da considerarsi tali le spese legate allo sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale.
    • Il team è formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori che hanno conseguito una laurea magistrale.
    • È titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE), che siano direttamente connessi all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Verificati questi requisiti, è possibile iscriversi alla sezione speciale del Registro imprese riservata alle startup innovative, accedendo così a diverse agevolazioni fiscali e a semplificazioni burocratiche (la cui durata è subordinata ai 5 anni dalla costituzione), quali:

  • atto costitutivo guidato, redatto on line sul portale #ItalyFrontiers (http://startup.infocamere.it/atst/compila)e autenticato con firma digitale;
  • esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro e del diritto annuale dovuto alla Cciaa;
  • disciplina del lavoro tagliata su misura, con contratti di assunzione del personale di minimo 6 mesi e massimo 36, dopo i quali ci potrà essere un solo rinnovo di 12 mesi. Scaduti i 48 mesi, si potrà lavorare nella startup innovativa esclusivamente a tempo indeterminato;
  • remunerazione dei collaboratori attraverso piani di incentivazione in equity, introduzione del crowdfunding per la raccolta di capitali e accesso semplificato, diretto e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia (la garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro);
  • incentivi fiscali, previsti dalla Legge di bilancio 2017, per chi investe nella startup innovativa: per le persone fisiche consiste in una detrazione dall’IRPEF pari al 30%, per le persone giuridiche in una deduzione dal reddito ai fini IRES del 30%;
  • supporto dell’Ice nei percorsi di internazionalizzazione, attraverso assistenza in ambito normativo e fiscale e l’offerta di opportunità di partecipazione a fiere ed eventi di matching con potenziali investitori.

A titolo informativo: la legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione del Decreto Legge 3/2015 (“Investment Compact”) ha introdotto la tipologia di impresa “Pmi innovativa”, che ha accesso alla maggior parte delle agevolazioni previste per le startup innovative. Per cui, se sono trascorsi più di 5 anni dalla costituzione (il che significa non essere più una startup innovativa), sarebbe utile consultare la sezione del portale #ItalyFrontiers dedicato alle Pmi innovative.

Tags: #DECRETO-CRESCITA-2-0 #INFOCAMERE #ITALYFRONTIERS #LEGGE-2212012 #SEZIONE-SPECIALE-REGISTRO-IMPRESE #STARTUP-INNOVATIVA
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