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Durante la fase di conversione della legge 24 luglio 2024 n.105 nel cosiddetto decreto “Salva Casa” sono cambiati alcuni requisiti per ottenere le agevolazioni previste. Tra le modifiche che rientrano nella misura spiccano la semplificazione per il recupero sottotetti. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono, infatti, consentiti nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Ma quali altre novità sono previste? Le ha spiegate l’avvocato  Claudio Vinci, cassazionista e amministrativista.

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Quali sono le altre novità del decreto salva casa?

Il decreto fissa anche nuovi requisiti di abitabilità degli immobili: l’altezza interna delle stanze può arrivare fino a 2,40 metri, mentre la dimensione minima di un monolocale non potrà essere inferiore a 20 metri quadrati per persona e a 28 metri quadrati per due persone, servizi inclusi. Il nuovo iter per regolarizzare le varianti, realizzate in parziale difformità a licenze edilizie ante legge n. 10/1977, prevede che gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera, possano essere regolarizzati, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore, con la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento di una sanzione. Viene precisato che l’epoca di realizzazione delle varianti potrà essere provata attraverso: informazioni catastali; riprese fotografiche; estratti cartografici; documenti d’archivio; altri atti pubblici o privati. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante questo tipo di documentazione, il tecnico incaricato dovrà attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità.

Quali novità per gli interventi in “edilizia libera”?

La legge di conversione, con riferimento all’ampliamento degli interventi realizzabili in regime di “edilizia libera“, ha previsto l’inserimento delle pergole bioclimatiche e l’esclusione, invece, delle vetrate panoramiche amovibili su porticati pubblici. A seguito delle modifiche apportate, possono essere, quindi, eseguiti senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti su balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o su logge rientranti all’interno dell’edificio o sui porticati, a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche; le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, da sole, da esterno e a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

Come dimostrare lo stato legittimo dell’abitazione?

Per dimostrare lo stato legittimo degli immobili, si può far riferimento al titolo abilitativo che ha approvato l’ultimo intervento edilizio realizzato sull’intero immobile o sull’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Eventuali difformità, nelle parti comuni dell’edificio, non rilevano sullo stato legittimo delle singole unità immobiliari, così come le difformità delle singole unità immobiliari non rilevano sulle parti comuni dell’edificio.

Per quanto riguarda, invece, facilitazioni per i cambi di destinazione d’uso, con la legge di conversione sono consentiti sia senza opere che con opere; sono considerati cambi d’uso senza opere quelli con attività di edilizia libera.