Le domande per partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato rimarranno aperte fino al 22 maggio. Il concorso è aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate.
Concorso per agenti della Polizia di Stato: come fare la domanda
Come si legge sul InPa.gov, il portale di reclutamento della Pubblica Amministrazione, la domanda si potrà fare soltanto online sul seguente sito.
Concorso per agenti della Polizia di Stato: la procedura
Nel fare domanda per il concorso pubblico è consentita una sola candidatura tra le seguenti procedure:
Codice AG20251
a) per esame, per un’aliquota di n. 2517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato di cui all’articolo 2 del bando di concorso;
Codice VFP2025
b) per esame e titoli, per un’aliquota di n. 2059 posti riservati, ai sensi dell’articolo 703 del d.lgs n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, siano o siano stati in una delle seguenti condizioni:
- volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFPI);
- volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale;
- volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1;
Codice BIL2025
c) per esame, per un’aliquota di n. 41 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca), come da fac-simile allegato al bando, di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d’Europa, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.