Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore. A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di ARERA presentata nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo che implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza la disciplina in materia di offerte e tutela della vulnerabilità.
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«Negli ultimi anni, molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati – ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente ARERA – Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un segno della crescita di attenzione verso i clienti».
Gli obblighi per il venditore
Tra le novità più rilevanti c’è l’obbligo, in capo al venditore, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, di fornire ai clienti, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti in grado di riportare data e ora della comunicazione.
Per i contratti via telefono, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali. Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite “porta a porta”, il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni. Un’importante modifica riguarda anche le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi. Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura come, ad esempio, quelle a scopi commerciali. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
È stata anche confermata, ai fini del rispetto delle tempistiche di preavviso per le comunicazioni delle modifiche contrattuali disciplinate dall’Autorità, l’applicazione degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile che, da un lato, correlano la produzione degli effetti giuridici degli atti unilaterali al momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario e, dall’altro lato, presumono che il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto nel momento in cui gli è stato recapitato.
Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti.
Infine, a tutela del consumatore, viene ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.