Il bonus barriere architettoniche, disciplinato all’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020, prevede la detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Ma quali misure rientrano nel bonus? Scopriamole assieme.
Leggi anche: Bonus pensioni anticipate, come ottenere un aumento del proprio stipendio?
Quali interventi sono ammessi nel bonus
Gli interventi compresi nel bonus riguardano esclusivamente quelli relativi a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, da realizzare in edifici già esistenti. Da quest’anno, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. L’ammontare complessivo su cui calcolare la detrazione non può superare i seguenti limiti:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità.
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici composti da più di otto unità.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario che gli interventi rispettino i requisiti indicati nel regolamento riportato nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Tali requisiti devono essere confermati da un’apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.