Anche nel 2024 i disoccupati precedentemente assunti tramite contratto di lavoro in somministrazione in apprendistato, a tempo determinato oppure a tempo indeterminato, possono contare sul cosiddetto “Bonus SaR” di sostegno al reddito. Ecco tutti i dettagli per capire come richiederlo e chi può farlo.
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Che cos’è il bonus SaR
Il sostegno al reddito SaR è pensato per i lavoratori disoccupati che sono stati precedentemente assunti con un contratto e va da un minimo di 780 euro a un massimo di 1.000 euro, a seconda dei casi. La richiesta va inoltrata tramite il portale web di Formatemp o in autonomia oppure richiedendo supporto agli sportelli sindacali di settore come Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp.
Quando fare domanda
La richiesta va inoltrata una volta che sono trascorsi 60 giorni dalla maturazione del requisito dei 45 giorni di disoccupazione ed entro i 68 giorni successivi. Dopo aver compilato tutti i campi richiesti e aver caricato la documentazione necessaria, FTWeb fornirà al lavoratore disoccupato un modulo di domanda da stampare e da sottoscrivere con firma autografa. Per terminare la procedura di richiesta, il modulo andrà scansionato e caricato sulla piattaforma.
Chi può richiedere il bonus SaR
Per usufruire del sostegno economico si deve rientrare in una di queste tre casistiche:
- Essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore di lavoro in caso di contratto part-time o con MOG – Monte Ore Garantito) negli ultimi 12 mesi, a far data dall’ultimo giorno di lavoro effettivo;
- Essere disoccupati da almeno 45 giorni e avere concluso la procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro) negli ultimi 12 mesi;
- Essere disoccupati da almeno 45 giorni ma aver maturato almeno 90 giorni di lavoro o 360 ore lavorate in caso di part-time e di contratto MOG sempre negli ultimi 12 mesi.
Nei primi due casi si riceverà il bonus da mille euro (al lordo delle imposte previste dalla legge) mentre nell’ultimo caso quello da 780 euro. Il bonus può essere percepito più volte nel caso in cui i giorni già conteggiati per una precedente domanda non rientrino nelle successive domande. Dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione.