Tra le novità che spiccano nel Bonus Natale in arrivo con la tredicesima c’è la possibilità, per i datori di lavoro, di riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.
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Chi percepirà il Bonus Natale?
Il cosiddetto “Bonus Natale” da 100 euro che arriverà ai lavoratori dipendenti a cui è stata accettata la richiesta, ha esteso la platea anche ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. Il requisito da dover rispettare per ottenere l’agevolazione è quello del reddito complessivo, che non deve essere superiore a 28mila euro. L’erogazione arriverà insieme alla 13sima a circa 4,5 milioni di persone contrariamente al milione che era stato previsto inizialmente.
L’indennità non è concessa al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente percepisca già la stessa indennità, come previsto dalla normativa. Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.
Come richiedere l’incentivo?
Per ricevere il contributo, il lavoratore dipendente deve presentare al proprio datore di lavoro una richiesta scritta dove dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari, indicando anche il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. In particolare, il lavoratore dipendente, nell’attestazione, dovrà dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Con la Risoluzione n. 54 del 13 novembre 2024 (qui il testo in PDF), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus Natale.
Per il modello F24:
- 1703 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
- 174E denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
A quanto ammonta l’importo del Bonus Natale e come viene calcolato?
Il bonus equivale a 100 euro netti per chi ha lavorato tutto il 2024, ma l’importo può variare in base ai mesi lavorati, come succede per il calcolo della tredicesima. Ad esempio, chi ha iniziato a luglio riceverà solo 50 euro. Non cambierà, invece, in base al tipo di contratto (ad esempio a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).