La Carta d’identità tradizionale, cartacea, ha i giorni contati. Ormai sostituita dalla CIE, il tesserino che permette di avere anche una identità digitale alternativa – e più sicura – a quella di SPID, presto non potrà più essere nemmeno fatta valere per l’espatrio.

Da quando la Carta d’identità cartacea non sarà valida per l’espatrio
Dal 3 agosto 2026, anche nel caso in cui la scadenza riportata nel documento fosse successiva, la Carta d’identità cartacea non sarà più ritenuta valida per l’espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto: per recarsi in un’altra nazione bisognerà avere con sé il nuovo modello elettronico.

Così infatti sancisce il Regolamento europeo n. 1157/2019, che rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea ai loro cittadini.
Si ricorda che qualsiasi residente in Italia in possesso di una carta d’identità cartacea potrà procedere, anche prima del 03.08.2026, al rilascio di una nuova carta d’identità in formato tessera, in modo da poterla sfruttare per l’espatrio.
Cosa serve per passare alla CID
Occorrerà prenotare un appuntamento all’Anagrafe del proprio Comune di residenza muniti di:
- una fototessera recente, non antecedente a 6 mesi di tempo e comunque mai la stessa foto della precedente carta d’identità, conforme alle norme ICAO
- la vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, serve anche la denuncia in originale presentata alle forze dell’ordine e altro documento di riconoscimento)
- il codice fiscale.
- per i minori italiani, in caso di richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento. Qualora i genitori, per vari motivi, non riescano ad essere presenti assieme, per la validità dell’espatrio della carta d’identità del minorenne il genitore “mancante” il giorno dell’appuntamento dovrà compilare il modulo di assenso in calce alla presente pagina internet e quindi l’operatore acquisirà tale modello al posto della firma in presenza del genitore “assente”. Se uno dei due genitori è invece irreperibile o non consenziente, occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Per il minorenne figlio di genitore vedovo o riconosciuto da un unico genitore è necessaria la sola firma di chi esercita la potestà genitoriale. La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.