Nel disegno della legge di Bilancio, l’ecobonus scende al 50% ma solo per le prime case. Per le altre si passa al 36%, come per le ristrutturazioni ordinarie. E tutte le tecnologie attualmente agevolate con lo sconto fiscale per l’efficientamento energetico avranno la stessa detrazione a partire dal 2025. Scopriamo tutti i dettagli.
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Come funzionerà l’ecobonus?
L’ecobonus oggi agevola, tra le altre, le caldaie a condensazione, le pompe di calore, gli infissi, le schermature solari, i sistemi ibridi, ma anche lavori strutturali come i cappotti termici. Il nuovo ddl stabilisce che, a partire dal prossimo anno, tutto sarà agevolato al 50% mentre adesso hanno aliquote differenziate, che vanno dal 50 all’85%. Chi farà domanda potrà spalmare la detrazione su 10 anni. L’ecobonus viene confermato per le spese documentate nel 2025, 2026 e 2027, ma nella misura fissa del 36% per il prossimo anno e del 30% in quelli successivi. Questo sconto è del 50% per il 2025 ma solo nel caso in cui le spese «siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale». Quindi, solo i proprietari che vivono a casa propria accedono al 50%, per gli altri ci sarà il 36%.
Un assetto che, però, va contro quanto indicato dalla direttiva Case green, la Energy performance of buildings directive. Nella direttiva, infatti, c’è per i Paesi membri l’obbligo di non fornire agevolazioni fiscali alle caldaie alimentate da combustibili fossili a partire da gennaio 2025. Un obbligo che, al momento, l’Italia sembra intenzionata a non rispettare.
Cosa succede al Superbonus condomini?
Il Superbonus condomini al 65% si potrà fruire solo con le CILA-S presentate entro il 15 ottobre 2024. Quello che resta oggi è la detrazione al 65%, nel 2025 (ultimo anno di ‘decalage’) per i lavori su condomini, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari effettuati da persone fisiche o su strutture di enti del terzo settore, come le ONLUS. E la manovra si restringe solo a chi ha:
- presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottato la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Se verrà confermata, gli interventi iniziati dopo il 15 ottobre 2024 non potranno beneficiare del Superbonus al 65%.
Il Sismabonus
Il Sismabonus come lo conoscevamo (cioè al 70, 80 e 85% se ‘mixato’ all’Ecobonus) non esisterà più, ma comunque sia, per le spese realizzate per interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, ci sarà la possibilità di beneficiare del 50% dell’agevolazione per l’anno 2025 se gli interventi saranno realizzati sulle abitazioni principali. Il ‘refrain’ è lo stesso già visto per Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni: la detrazione ‘base’ è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, che si innalza al 50% nel 2025 e al 36% delle spese sostenute nel 2026 e 2027 nel caso i lavori di ristrutturazione che, appunto, riguardino le prime case. Di fatto, il Sismabonus scompare tornando ‘dentro’ al Bonus Ristrutturazioni.