Non sono poche le novità introdotte dal decreto legislativo per gli enti del mondo del volontariato. Abbiamo riassunto le principali
Novità rilevanti sul fronte del Codice del Terzo settore. Il decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 è stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale, dando di fatto attuazione al testo correttivo faticosamente varato – tra alcune polemiche delle quali avevamo dato conto -, dal nuovo esecutivo.
1. La deroga per l’adeguamento degli statuti passa da 18 a 24 mesi
La novità più importante del correttivo al Codice del Terzo settore è, senza ombra di dubbio, l’allungamento della proroga da 18 a 24 mesi, al 3 agosto 2019, per l’adeguamento degli statuti degli gli enti del Terzo alle nuove disposizioni inderogabili o “per introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante clausola statuaria”.
2. Rendiconto di cassa in luogo del Bilancio di esercizio e revisione legale
Ma abbiamo già affrontato il tema della proroga nei mesi passati, dunque sarebbe eccessivo soffermarvisi ancora. Più utile, invece, elencare le semplificazioni civilistiche e fiscali introdotte dalla novella legislativa. La più importante è la possibilità di approvazione del rendiconto di cassa in sostituzione del bilancio d’esercizio in caso di ricavi inferiori ai 220.000 euro (prima il limite era di 50mila euro).
Per comodità si riporta qui il nuovo articolo 87 del Codice del Terzo settore:
Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfettario di cui all’articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all’articolo 13 distintamente le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a) , si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all’importo stabilito dall’articolo 13, comma 2 possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a) , il rendiconto di cassa di cui all’articolo 13, comma 2.
4. In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
5. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) . Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell’ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l’obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all’articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.
Per quanto riguarda il revisore legale, l’organo di controllo ex art. 30 “può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”. Riguarderà gli enti di maggiore dimensione ma, nelle ipotesi in cui la revisione è prevista mediante disposizione statutaria, ogni membro dovrà possedere la qualifica di revisore legale iscritto nel relativo registro.
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3. Nel Codice del Terzo Settore anche esenzioni dall’imposta di registro
Significativa anche la reintegrazione nel testo dell’esenzione dall’imposta di registro con riferimento agli atti costitutivi e, più generalmente, a quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato
4. Oneri di trasparenza
Gli emittenti dovranno annualmente pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi ai finanziamenti erogati, con l’indicazione dell’ente beneficiario e le singole iniziative sostenute.
5. Benefici per le erogazioni liberali
Nel nuovo Codice del Terzo settore si prevede poi che chi effettua erogazioni liberali (donazioni) non può cumulare la detraibilità e la deducibilità con eventuale ulteriore agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
6. Più attenzione alla tutela degli animali
La tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 viene inclusa tra le attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.