Sono diverse le novità a tema fringe benefit toccate dall’ultima manovra varata dal Parlamento.
Le novità per le auto aziendali
Per auto, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione e concessi con contratti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2025, il valore della base imponibile sarà il 50% (non più il 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI, che il MEF ha pubblicato lo scorso 30 dicembre. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria full electric e al 20% per quelli ibridi plug-in.
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A tale importo andrà dedotta l’eventuale trattenuta dal netto effettuata in busta paga dal datore di lavoro al dipendente operata per riaddebitargli, in tutto o in parte, il valore dell’utilizzo privato del mezzo.
Fringe benefit, limiti al calcolo dell’imponibile
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione e/o per gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale non sarà imponibile entro il limite complessivo di 1.000 euro, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
Bonus per chi lavora lontano da casa
Invece, previsti importi maggiorati per i neoassunti che accettano di trasferirsi a oltre 100 chilometri da casa: nello specifico il limite di non tassabilità è aumentato a 5.000 euro. La soglia viene innalzata per due anni dalla data di assunzione a patto che il lavoratore abbia un reddito fino a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente all’assunzione. Gli importi relativi all’anno in corso devono essere pagati entro la scadenza del 12 gennaio 2025