Cambia il codice della strada e si fa più bike friendly, strizzando l’occhio alla mobilità alternativa all’automobile, soprattutto a partire dalla possibilità di installare autovelox anche nelle strade di quartiere. Prevista una maggiore capacità sanzionatoria agli ausiliari del traffico
Il testo del disegno di legge di conversione del decreto, approvato in settimana al Senato, introduce numerose e importanti novità per il Codice della Strada, che si fa così più bike friendly, in un’ottica di stimolo e tutela della mobilità alternativa all’automobile. Molte delle proposte sono partite dai Comuni stessi, impegnati in prima linea ad affrontare la nuova mobilità al tempo della pandemia, cercando di individuare nuove regole per una “mobilità dolce” in grado di tutelare ciclisti e pedoni.
Numerose le novità, prima fra tutti la possibilità di installare autovelox e telelaser anche nelle strade urbane di quartiere e di dare più potere ai cosiddetti ausiliari del traffico, che potranno fare contravvenzioni. Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità in arrivo.
Bici contromano
Questa novità era nell’aria da tempo: con ordinanza del sindaco, e previa installazione di apposita segnaletica, sulle strade urbane di quartiere, locali, urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali le biciclette potranno circolare contromano, ma solo lungo la cosiddetta corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, che potrà essere realizzata sulle strade con limite di velocità pari a 30 km/h o su quelle che fanno parte di una Ztl. Ciò indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Si chiamerà doppio senso ciclabile.
Arriva la corsia ciclabile a doppio senso
Già introdotta con il decreto Rilancio, cambia ancora la definizione di corsia ciclabile, la cosiddetta bike lane, che adesso può essere impegnata anche da altri veicoli, anche quando sono presenti fermate del bus, e che può essere valicabile limitatamente alla necessità di effettuare la sosta o la fermata, ovviamente nel caso in cui vi sia, al di là di essa, una fascia di sosta veicolare. Non solo. La corsia ciclabile potrà consentire anche la circolazione contromano. La riforma, infatti, introduce anche la cosiddetta corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli.
Debutta la strada urbana ciclabile
Nell’articolo del Codice dedicato alla definizione e alla classificazione delle strade c’è una new entry: la strada urbana ciclabile così definita: strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi.
Precedenza alle biciclette
Le biciclette che transitano sulle strade urbane ciclabili o che vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio, hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli. Lungo le strade urbane a senso unico dotate di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza alle bici che circolano su di esse.
Sorpasso di biciclette a ridottissima velocità
Lungo le strade urbane ciclabili, nel caso in cui sia necessario sorpassare una bicicletta, bisognerà rallentare e farlo a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano e comunque usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza. Ciò a causa della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni della bicicletta.
Bici sulle corsie riservate ai bus
I Comuni potranno consentire la circolazione delle biciclette anche sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico, purché non siano presenti binari tranviari a raso e a condizione che la larghezza della strada non sia inferiore a 4,30 metri.
In bicicletta affiancati sulle strade urbane ciclabili. La norma che impone alle biciclette di circolare su un’unica fila nei casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due non si applicherà alle bici che circolano sulle strade urbane ciclabili.
La miniriforma del Codice prevede anche altre novità. Eccole nel dettaglio
La sosta sanzionata anche dai netturbini
Basterà una foto. Nel Codice della strada entra un nuovo articolo, il 12 bis, che consentirà anche ai dipendenti dei Comuni e delle società private che gestiscono la sosta regolamentata o che gestiscono i parcheggi di accertare le violazioni della sosta o della fermata. Lo stesso potere, compreso quello di disporre la rimozione dei veicoli, sarà concesso, incredibilmente, anche ai dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. In questo caso, però, il potere di elevare multe in materia di sosta o di fermata sarà limitato, bontà del Parlamento, ai casi “connessi all’espletamento delle predette attività”. Ciò, però, non vuol dire che potranno farlo solo se l’auto intralcia lo svuotamento di un cassonetto. La norma, infatti, parla anche di aree limitrofe a quelle oggetto dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Non solo. In tutti i casi per accertare le violazioni sarà possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici. Il potere di elevare multe sarà concesso a persone senza precedenti penali e dopo il superamento di un’adeguata formazione. A loro sarà conferita, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
Telecamere anche per sanzionare il divieto di accesso o di transito
Aumentano le situazioni in cui è consentito, alle forze di polizia, di non contestare immediatamente la violazione. Oltre alla velocità, al passaggio con semaforo rosso, al sorpasso, agli accessi alle Ztl, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci e alla circolazione sulle corsie riservate si aggiunge la circolazione sulle strade con accesso o transito vietato. Come nelle altre situazioni, le apparecchiature dovranno essere omologate dal ministero dei Trasporti. Un regolamento dello stesso dicastero stabilirà le condizioni per l’installazione e l’utilizzo di tutte le telecamnere urbane (con esclusione degli strumenti per l’accertamento della violazione dei velocità, già disciplinati da apposite norme, e dei dispositivi di controllo delle intersezioni semaforizzate).
Arriva la banca dati dei permessi invalidi
Sarà istituita, presso l’Archivio nazionale veicoli del ministero dei Trasporti, una piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni invalidi. Al fine di agevolare la mobilità, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.
Stop ai ricorsi al ministero dei Trasporti
Fino a oggi, contro i provvedimenti e le ordinanze dei comuni che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica era ammesso ricorso, entro 60 giorni, al ministeri dei Trasporti, che aveva il potere di dedcidere in merito. Questa possibilità viene completamente soppressa e i comuni avranno totalmente mano libera.
Deroghe al divieto di circolazione con targhe estere
Com’è noto, dalla fine del 2018 le persone residenti in Italia da più di 60 giorni non possono guidare auto con targa estera (tranne il caso in cui il veicolo sia il leasing o in noleggio senza conducente da parte di un’impresa Ue o See senza sede in Italia oppure sia in comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa Ue o See). Una norma tranciante che ha stroncato parecchi abusi ma che in questi anni ha provocato parecchi problemi. La miniriforma del Codice allarga finalmente le maglie ai casi più eclatanti. In deroga alla regola generale potranno circolare con targa estera i residenti nel comune di Campione d’Italia (enclave italiana in territorio svizzero), il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, i lavoratori frontalieri o persone residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero; il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari; il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”. Restano incredibilmente esclusi da questa apertura i veicoli di proprietà di Case automobilistiche estere concessi in comodato a imprese italiane per esigenze di prova dei suddetti veicoli. Un’occasione persa.
Sosta delle auto elettriche
Alle situazioni in cui la sosta e la fermata sono vietate si aggiungono anche gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. Attenzione, però, una volta terminata la carica bisognerà liberare lo stallo. In queste circostanze, infatti, i comuni potranno prevedere tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Il limite di un’ora non si applicherà dalle ore 23 alle ore 7 con la sola eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.
Istituite le zone scolastiche
Come previsto, entra nel Codice una nuova zona, la zona scolastica, così definita: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”. Nelle zone scolastiche potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco (ma questo divieto, ovviamente, non riguarderà gli scuolabus, gli autobus destinati al trasporto degli studenti o degli alunni e nemmeno i titolari di contrassegno invalidi).
Tricicli oltre 250 cm3 in autostrada
Cade il divieto di circolazione in autostrada (e sulle strade extraurbane principali nei quali è previsto) dei tricicli di cilindrata uguale o superiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente”.