Cos’è e come accedere al tesoretto da 4 milioni di euro per startup innovative e software house
Arrivato finalmente in Gazzetta Ufficiale il First Playable Fund, il fondo da 4 milioni di euro che lo Stato mette a disposizione delle startup innovative, le software house, le PMI e più generalmente tutti gli attori attivi nel settore dei videogiochi.
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Cosa dice il testo sul First Playable Fund
il First Playable Fund è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e per un importo compreso da 10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo.
Chi può accerdere al First Playable Fund
Possono beneficiare delle agevolazioni del First Playable Fund le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
a) svolgono, in via prevalente, l’attivita’ economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attivita’ connesse»;
b) hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
c) sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all’art. 6;
d) hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societa’ di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di societa’ di persone;
e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita’ liquidatorie;
g) garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attivita’ escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita’ o la distinzione dei costi, che le predette attivita’ esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
a) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
b) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
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I progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, la realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale. Ai fini dell’ammissibilita’ alle agevolazioni, i progetti devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’art. 5, presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione;
b) prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo prototipo;
c) prevedere spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00 (ventimila);
d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’art. 9, comma 2. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni.
e) essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 10, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa /costo ammissibile alle agevolazioni.
Spese e costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni del First Playable Fund le spese e i costi relativi a:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa. Rientra in tale categoria, nella misura in cui e’ impiegato nelle attivita’ di realizzazione del prototipo, il personale dipendente dell’impresa beneficiaria e il personale in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o di somministrazione di lavoro;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese. Rientrano in tale categoria i servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione del prototipo da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) attrezzature tecniche (hardware). Rientrano in tale categoria le attrezzature tecniche di nuova fabbricazione acquistate per la realizzazione del prototipo, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del progetto. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto. Nel caso in cui le attrezzature tecniche, o parte di esse, per caratteristiche d’uso, siano contraddistinte da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione dell’impresa beneficiaria e positiva valutazione del Ministero;
d) licenze di software. Rientrano in tale categoria le licenze software acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del prototipo.
Ai fini dell’ammissibilita’, le spese e i costi devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalita’ che consentano la piena tracciabilita’ del pagamento e l’immediata riconducibilita’ dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di costo.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
a) relative a beni usati, anche ove ricondizionati;
b) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non e’ previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del prototipo;
c) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
d) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di I.V.A.;
e) relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto e’ ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.