Sapete cosa sono i marchi a motivi ripetuti, di posizione, sonoro e di colore?
Il mondo cambia ed il mondo dei marchi con esso.
Come ho già avuto modo di spiegare, quando si parla di marchi, tradizionalmente, ci si riferisce ai c.d. marchi denominativi o ai marchi figurativi o misti.
Tanto per intenderci, i marchi denominativi sono quelli che hanno ad oggetto la parola in sé e per sé, i marchi figurativi sono quelli che normalmente definiamo “loghi” e cioè quei marchi che hanno ad oggetto una figura, di qualsiasi tipo essa sia, ed i marchi misti (o come si diceva una volta “complessi”), sono quei marchi che sono composti tanto da una parte denominativa, magari a sua volta caratterizzata da una particolare veste grafica, ed una parte figurativa.
Oggi, tuttavia, sono entrati nel novero dei marchi registrabili anche i c.d. marchi “non convenzionali”.
Rientrano tra tali marchi i marchi di movimento, i marchi multimediali, i marchi olografici, i marchi di posizionamento, i marchi a motivi ripetuti, i marchi sonori ed i marchi di colore.
Ma cosa si intende per marchio di movimento, multimediale, olografico, di posizionamento ecc?
Il marchio di movimento è un marchio che prevede un movimento o il cambiamento di posizione di un determinato elemento.
Ai fini del deposito e della successiva registrazione occorre che il marchio sia descritto in modo appropriato e rappresentato graficamente attraverso una serie di immagini poste nella corretta sequenza, con una descrizione precisa del movimento che le caratterizza.
Occorre dunque depositare un file video o una serie di immagini fisse sequenziali, che mostrino il movimento oppure il cambiamento della posizione. In quest’ultimo caso potrebbe essere necessario indicare durata, ripetizioni e velocità del movimento all’interno della descrizione.
Sinora, tuttavia, sono pochissimi (circa una ventina) i marchi di movimento che sono giunti a registrazione.
Qui di seguito troverete il link con un esempio.
Il marchio multimediale, come suggerito dal nome, consiste in una combinazione di immagini e di suoni e viene rappresentato attraverso il deposito di un file audiovisivo.
Qui di seguito il link per vederne un esempio.
Il marchio olografico è un marchio che è formato da elementi con caratteristiche olografiche. L’olografia è una tecnologia ottica grazie alla quale un’immagine viene percepita come tridimensionale a seconda del punto da cui la si osserva.
Di conseguenza, il marchio olografico consisterà in un’immagine che cambia di aspetto a seconda dell’angolazione da cui la si guarda.
I marchi olografici vengono rappresentati depositando un file video oppure una serie di immagini grafiche o fotografiche contenenti tutte le prospettive, da diverse angolazioni, necessarie ad identificare in modo sufficiente l’effetto olografico.
Qui di seguito il link per visionarne un esempio.
Il marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizione o apposizione del marchio stesso su un prodotto.
Per il suo deposito è necessaria un’individuazione adeguata della posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto al prodotto su cui andrà apposto, una rinuncia visiva degli elementi non destinati a fare parte dell’oggetto della registrazione.
Qui di seguito il link per visionarne un esempio:
Il marchio a motivi ripetuti è un particolare tipo di marchio figurativo, costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.
Sebbene un marchio di questo tipo possa contraddistinguere qualsiasi tipo di prodotto e servizio, nella pratica, ha trovato il suo maggior utilizzo nei tessuti, siano essi per la moda o l’arredo.
Qui di seguito troverete il link per visionare un esempio: https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/000015602
Il marchio sonoro è un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. I marchi costituiti dalla combinazione di suoni con altri elementi, ad esempio un movimento, non sono considerati marchi sonori, bensì marchi multimediali.
Il marchio sonoro non deve essere costituito necessariamente da un motivo musicale ben potendo consistere da un qualsiasi suono e può essere rappresentato attraverso il deposito di un file audio oppure mediante la raffigurazione di un pentagramma diviso in battute, che mostri la chiave e le note musicali necessarie alla riproduzione della melodia.
L’esempio più celebre di questo tipo si segno è senz’altro il ruggito del leone che introduce i film della Metro Goldwin Mayer.
Qui di seguito il link ad un altro esempio di marchio sonoro: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017944840
Il marchio di colore è un segno distintivo costituito unicamente da un colore o da una combinazione di più colori, senza ulteriori elementi grafici (siano essi parole o altro).
Non può, tuttavia, essere registrata come marchio una tonalità direttamente connessa all’oggetto della propria attività: per esempio, un’azienda che produce limoni non potrà registrare un giallo come proprio marchio di colore.
Per il deposito sarà necessario una descrizione scritta del colore o la sua identificazione univoca con un codice cromatico.
Un esempio emblematico è senz’altro rappresentato dal blu di Tiffany, divenuto talmente famoso da dare il nome al corrispettivo colore Pantone, il 1837.
Ciò che accomuna tuttavia questi “nuovi” marchi è proprio il fatto che siano nuovi e dunque che ancora non esistano parametri per valutarli.
Se dunque, da un lato, per la loro validità basta che rispettino tutti i requisiti previsti per i marchi “tradizionali” (ndr novità e capacità distintiva), dall’altro, il fatto di essere “non convenzionali”, porta con sé il fatto che non esista una casistica in grado di fungere da guida di fronte ai problemi che nella pratica si affacciano.
Ed il problema che più di tutti si sta affacciando è legato, in primis, alla capacità distintiva: il consumatore sarà in grado di riconoscere in quel segno un marchio? sarà in grado di identificare i prodotti e/o i servizi per i quali è richiesta la registrazione come provenienti da quella determinata impresa e pertanto distinguerli da quelli di altre imprese?
I futuri depositi chiariranno i dubbi.