La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In questi giorni tutti noi stiamo facendo incetta di mascherine. Attorno a questi dispositivi, del resto, ruota l’intera Fase 2 del Governo sulla ripartenza. In alcune Regioni sono inoltre obbligatorie per uscire, quasi ovunque per potere usufruire dei mezzi pubblici. Gli imprenditori, in particolar modo, stanno facendo scorta per permettere ai propri dipendenti di lavorare in sicurezza. La domanda quindi che in molti si stanno facendo ora è: le mascherine possono essere detratte?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Sul punto oggi è intervenuta, con una circolare che riportiamo subito sotto, l’Agenzia delle Entrate che dovrebbe far luce una volta per tutte sul fatto se le mascherine possono essere detratte o meno. L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione, nell’ambito delle spese sanitarie, se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE.
Leggi anche: Fase 2, dove trovare le mascherine a 50 centesimi (più Iva)
Questa, in estrema sintesi, la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta in una circolare di chiarimenti sulle misure dei decreti anti-Coronavirus. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Più semplice anche la detrazione per le donazioni a Protezione Civile e conti dedicati all’emergenza: bastano estratto conto o ricevuta per avere diritto allo sconto fiscale.
© Viminale
Le mascherine possono essere detratte? Il testo completo
Ma per comodità di chi legge, riportiamo per intero il testo completo.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione indicate dall’articolo 10, comma 11, lettera b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, dalle spese chirurgiche, dalle spese per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie in genere. Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche. A tal fine, è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link, in ragione della competenza del Ministero della Salute nella individuazione delle tipologie sopra individuate, ai fini della detraibilità delle spese in argomento. Ciò in quanto occorre verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero. In linea generale, con riferimento alle spese di acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici, nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è stato ribadito che per fruire della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».
Leggi anche: Mascherine di Stato, Confcommercio: “O 60 cent o stop produzione”
La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quale il codice «AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)». Per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.
Leggi anche: Fase 2, Confindustria smentisce Arcuri: “Difficile produrre maschere per tutti”
In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice «AD», attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice «AD» è necessario: − – per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE; − – per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).
Leggi anche: Lo sfogo delle aziende. Mascherine a 50 cent? «Non sanno fare di conto»
Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. Con riferimento, invece, ai dispositivi medici «su misura», fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici). Si rileva, inoltre, che le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.
Leggi anche: Covid 19 | Dalla liquidazione al riscatto. Morris: gel igienizzanti, basta profumi
Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.