Un testo provvisorio racchiude l’elenco delle attività produttive che dovranno restare aperte per consentire l’approvigionamento nei negozi
Aggiornamento: Il dpcm pochi minuti dopo le 19 è stato firmato. Qui l’elenco delle aziende che resteranno aperte.
Dopo l’annuncio, nella serata di ieri, da parte del premier Giuseppe Conte della nuova stretta rispetto al precedente dpcm #iorestoacasa, il Paese attende da ore il testo della nuova legge per comprendere quali attività potranno chiudere e quali invece dovranno restare aperte in quanto individuate alla stregua di “essenziali” dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. Sono dunque ore febbrili, queste, per milioni di lavoratori italiani, che si affannano a compulsare Google e le principali testate alla ricerca di risposte. Intanto, è stata resa nota la bozza (sì, solo la bozza…) del nuovo decreto, con la lista delle attività essenziali.
Le attività essenziali secondo la bozza del nuovo decreto
Seguono le attività essenziali così come individuate nell’Allegato 1 della bozza del nuovo dpcm.
Il testo completo della bozza del dpcm
Segue, invece, il testo completo della bozza trapelata:
DECRETA: ART. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; B. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse; C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; D. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; E. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; F. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. G. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; H. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. 2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia. 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Art. 2. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020; 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il cortocircuito informativo
Bloccare un Paese non è affatto facile, inutile raccontarsela diversamente. Ma da più parti ci si chiede perché il presidente del Consiglio abbia deciso di anticipare così tanto l’annuncio del decreto rispetto al rilascio dello stesso che, lo ricordiamo, non è stato ancora pubblicato ufficialmente. La stessa conferenza stampa via Facebook di ieri sera era stata prevista per le 22:45 ed è poi stata trasmessa con oltre mezz’ora di ritardo, segno che tanto il comunicato letto da Conte quanto la lista delle imprese che dovranno chiudere e quelle che invece dovranno restare aperte sono state oggetto di rimaneggiamenti continui e compulsivi. Adesso attendiamo la pubblicazione del testo finale per capire se si discosta dall’elenco della bozza.