A volte ritornano. Gli italiani speravano di essersi lasciati alle spalle il famigerato redditometro, invece, con l’approvazione del nuovo decreto ministeriale del 7 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato riattivato lo strumento accertativo dopo la sua sospensione disposta con l’articolo 10 del Dl 87/2018.
Come funziona il redditometro
I calcoli sul reddito saranno effettuati sulla base delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente incrociando tra loro più parametri che vanno dalla composizione dei nuclei familiari (11 tipologie) alla distribuzione sulle varie aree (5) del territorio nazionale, tenendo in filigrana la percentuale di risparmio che il contribuente accantona annualmente, sulla base delle spese denunciate.
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Si imputano al contribuente anche le spese che risultano sostenute dai familiari fiscalmente a carico. Viceversa non saranno presi in considerazione i costi relativi «esclusivamente ed effettivamente» all’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, a patto di avere le relative pezze d’appoggio. I costi per gli investimenti si assumono al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti l’acquisto. L’acquisto di immobili non prenderà in considerazione esclusivamente la cifra sborsata ma sarà computato al netto del mutuo stipulato per l’acquisto.
Scopo del redditometro, in parole povere, è permettere al Fisco di comprendere se la dichiarazione del contribuente sia compatibile col tenore di vita: questo significa che si accenderanno delle spie tutte le volte in cui un soggetto abbia più spese delle entrate, in quanto potenzialmente idonee a provare l’esistenza di entrate in nero.
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Naturalmente non basterà non dichiarare per eludere le maglie del redditometro: la situazione, anzi, in quel caso rischia di diventare punitiva a priori. In assenza di dati rinvenibili nell’anagrafe tributaria, infatti, i ragionieri dell’Erario prenderanno in considerazione stime Istat che però potrebbero essere totalmente errate rispetto alla posizione contributiva in esame.
Si ricorda che la normativa del redditometro prevede un doppio contraddittorio con il contribuente, prima, nella fase propriamente istruttoria, al fine di reperire le informazioni utili alla formazione dell’atto di accertamento, e dopo, sotto forma di avvio della procedura di accertamento con adesione.