Alla formazione del team concorrono soggetti con ruoli e rapporti diversi:
· i fondatori ed i soci operativi in genere
· i lavoratori interni
· i consulenti
Le diverse figure hanno caratteristiche sostanziali e inquadramento contrattuale differente ai quali fanno riscontro obblighi retributivi e previdenziali diversi.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro alle startup innovative si applicano le medesime disposizioni previste per gli altri datori, con l’unica eccezione della non applicazione di alcuni vincoli ai contratti a termine e della possibilità di fare ricorso ad work for equity.
Per tutti i rapporti di lavoro che possono instaurarsi la tutela previdenziale e assicurativa verte sugli aspetti pensionistici, in genere gestiti dall’Inps, e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail.
Prima di porre in essere un rapporto lavorativo è indispensabile verificarne l’esatta qualificazione e la conseguente sussistenza dell’obbligo assicurativo e degli obblighi di comunicazione preventiva agli organi preposti (Comunicazione Obbligatoria preventiva alla provincia e/o denuncia all’Inail) al fine di evitare l’applicazione di sanzioni che possono arrivare anche ad alcune migliaia di euro nei casi più gravi (c.d. lavoro nero) unitamente alla sospensione dell’attività lavorativa.
Preliminarmente all’avvio di qualsiasi attività lavorativa è indispensabile procedere alla preventiva apertura della posizione assicurativa presso l’Inail.
Anche la sicurezza dei lavoratori è importante, ed è quindi necessario entro 60 giorni dall’avvio dell’attività procedere alla valutazione dei rischi, nonché formare i lavoratori in merito, rammentando che la stipula di contratti di lavoro a termine o di tirocinio (c.d. stage) è legittima solo se preventivamente è stata fatta la valutazione dei rischi, pena la trasformazione dei rapporti instaurati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
È bene tenere presente che nell’ambito dei rapporti di lavoro è rilevante l’effettiva modalità di esecuzione del rapporto ai fini della qualificazione dello stesso indipendentemente dal contratto stipulato o dal nome allo stesso attribuito, quindi è fortemente sconsigliabile ricorre ad artificiose costruzioni contrattuali che non danno alcuna tutela, e sono anzi deleterie nel caso di contestazioni in merito al rapporto e costituiscono un elemento negativo di valutazione in caso di due diligence preliminare all’investimento di terzi.
Per ognuna delle diverse tipologie di rapporto, ci saranno conseguenti obblighi assicurativi:
· Socio d’opera
· Gli Amministratori
· I lavoratori subordinati
· Rapporti di apprendistato
· Il lavoro subordinato di soci ed amministratori
· I tirocini (stage)
· Prestazioni di lavoro occasionali (c.d. lavoro accessorio)
· I rapporti di lavoro autonomo
· I lavoratori autonomi ‘tipici’
· Collaborazione coordinata e continuativa
· Prestazioni occasionali di lavoro autonomo
Ma di tutto questo parleremo in modo più approfondito nel prossimo pezzo.